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IL CONTRATTO INTERNAZIONALE. LA LEGGE APPLICABILE

Il mondo è ormai sempre più “piccolo” e sempre più connesso. È quindi normale che un'impresa, indipendentemente dalle proprie dimensioni, sviluppi rapporti internazionali con clienti, fornitori e professionisti.

A prescindere dal settore (commerciale o industriale), dal tipo di relazione o dal tipo di contratto che si instaura con i propri interlocutori, è quindi fondamentale, sapere quali sono le “regole del gioco”.

Troppo spesso, infatti, questo aspetto viene trascurato, considerato secondario e quindi nemmen preso in considerazione dalle Parti di un contratto internazionale.

Nel campo del diritto, le “regole del gioco” si trovano andando a ricercare la legge applicabile al contratto. Ho spesso sentito affermare, da imprenditori, che “non c'è un contratto”, perché esso non ha forma scritta; in realtà questo non è vero perché (a meno che la legge non disponga diversamente) la forma dei contratti è libera: un contratto è valido e vincolante anche se stipulato oralmente o per fatti concludenti. Il che rende, a maggior ragione, necessario comprendere a quale legge esso sia sottoposto.

Risponde a questa domanda l'articolo 57 della legge 218/1995, la nostra legge di diritto internazionale privato, il quale stabilisce: “le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.

La Convenzione di Roma del 1980 è stata poi sostituita - per tutti i Paesi dell'Unione Europea tranne la Danimarca - dal Regolamento 593/2008/UE (cosiddetto Roma I in omaggio alla Convenzione); obiettivo dichiarato del Regolamento in esame è “la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo”.

Vediamo dunque quali sono i criteri per individuare la legge applicabile ad un rapporto contrattuale internazionale secondo il regolamento comunitario (593/2008).

Libertà di scelta e suoi limiti

Il primo e più importante criterio è indicato all'articolo 3 del regolamento 593/2008 che stabilisce: “1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”. Prosegue l'articolo stabilendo ulteriormente che “2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi. 3.Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente. 4.Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente”.

Quindi, nella pratica del commercio internazionale, per aver certezza delle “regole del gioco” sarà necessario redigere una clausola chiara ed inequivocabile in merito alla scelta fatta. Ad esempio “Il presente contratto è regolato dalla legge italiana”. Sotto questo profilo, fatte salve le norme di ordine pubblico, le Parti eviteranno fraintendimenti, malintesi e dubbi.

 

Assenza di scelta e sue implicazioni.

 

Ancora più importante, però, per la maggior frequenza con la quale si verifica, è l'ipotesi per la quale le Parti NON abbiano indicato quale intendevano che fosse la legge regolatrice del rapporto, spesso perché il contratto non ha forma scritta.
Lasciamo da parte, per il momento – ma ci torneremo con un secondo intervento – quale sia stata la scelta del legislatore per alcuni tipi specifici di contratto (assicurazione, trasporto, lavoro dipendente, consumatori; articoli 5-8 del regolamento) e concentriamo l'attenzione sull'ipotesi più generale.
L'articolo 4 stabilisce che, in mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;
d)in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
g)il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;
h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge.
2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

Facciamo un esempio: laddove l’impresa italiana acquisti prodotti semilavorati da un fornitore belga (in assenza di un contratto scritto), il rapporto contrattuale sarà disciplinato dalla legge belga. Posta in questi termini generali la questione, il fatto che un rapporto contrattuale sia disciplinato da una legge “estera” spesso non rappresenta un problema. Non lo è, per esempio, ogni volta che il fornitore estero abbia la propria sede in un Paese firmatario della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale dei beni mobili. Questo perché anche l'Italia ha sottoscritto questa Convenzione (che è quindi legge del nostro Paese) la cui straordinaria funzione è quella di dettare regole uniformi per la disciplina dei contratti di compravendita internazionale di beni mobili. Tra le molte regole comuni, per esempio, vi è la durata della garanzia che, in assenza di patto contrario, è pari a 2 anni dalla consegna dei Prodotti al cliente (art. 39 paragrafo 2 Convenzione di Vienna).

Va precisato, tuttavia, che la Convenzione non regola TUTTI gli aspetti della compravendita internazionale; essa – infatti – già nei primi articoli evidenzia le proprie limitazioni:

articolo 2:

“La presente Convenzione non disciplina le vendite:
a ) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
b ) all'asta;
c ) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d ) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e ) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
f ) di elettricità”.

articolo 4:

“La presente Convenzione disciplina solo la formazione del contratto di vendita e i diritti e gli obblighi del venditore e dell'acquirente derivanti da tale contratto. In particolare, salvo quanto espressamente previsto nella presente Convenzione, essa non si occupa di:
(a) validità del contratto o di una delle sue disposizioni o di qualsiasi uso;
(b) l'effetto che il contratto può avere sulla proprietà nel beni venduti”.

Nell'ipotesi fatta sopra, quindi, il tema della validità o invalidità del contratto o di sue clausole, così come il tema – delicato – del passaggio di proprietà delle merci, saranno regolati dalla legge sostanziale belga.
Concludendo, quindi, il consiglio operativo-pratico che possiamo dare al lettore è quello di privilegiare il rapporto contrattuale scritto, anche molto semplice, con un interlocutore estero ed avere comunque l'accortezza di individuare la legge ad esso applicabile.

A cura di Emiliano Riba e Giorgia Mantelli

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