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LA RETE TRA PROFESSIONISTI

 

Una delle novità introdotte dalla Legge n. 81 del 2017, il c.d. Jobs act, per il lavoro autonomo, è stata la possibilità di costituire reti tra liberi professionisti.

La riforma apporta un ampliamento alla categoria dei soggetti che potranno accedere a tale strumento giuridico ed è stata oggetto di diverse riflessioni e discussioni in dottrina.

In precedenza, lo strumento del contratto di rete era previsto solo per le figure imprenditoriali, e permetteva loro di svolgere, sulla base di un programma comune, attività quali collaborazioni, scambio di informazioni o prestazioni, esercizio in comune di attività economiche, presenza sui mercati esteri e via elencando. Ai liberi professionisti era riservata soltanto la possibilità di costituirsi in forma di associazione professionale o società tra professionisti (quest’ultima – con riferimento agli avvocati almeno – ha avuto ben misero riscontro).

Il contratto di rete, introdotto nel nostro ordinamento con D.L. n. 5/2009 convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33, è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni. Da ultima, è intervenuta sul tema le legge 81/2017. Il legislatore all'art. 12 ha, infatti, previsto la possibilità per tutti i professionisti di costituire reti di esercenti la professione e partecipare alle reti di imprese, anche in forma di reti miste, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Tuttavia, sembra di comprendere che la norma sia volta a consentire ai professionisti associati in rete la sola partecipazione a bandi o concorsi per l'aggiudicazione di appalti privati, limitando così le possibilità di utilizzo di tale strumento giuridico. Passando all'aspetto più tecnico, la partecipazione alla rete presuppone la sottoscrizione di un contratto di rete in capo ai cosiddetti “fondatori”, cui potranno successivamente aderire altri professionisti, sempreché il contratto lo preveda. La rete tra professionisti può essere costituita attraverso una “rete-contratto” oppure una “rete-soggetto”. A seconda dell'opzione favorita, varia la disciplina. La rete-contratto prevede l’adozione di un modello contrattuale “puro”. In questa prima ipotesi non vi è soggettività giuridica né autonomia patrimoniale e, pertanto, la rete non può qualificarsi come soggetto tributario attivo o passivo. Dal punto di vista fiscale, dunque, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente nella sfera giuridica e patrimoniale dei partecipanti. La rete-contratto deve tuttavia richiedere l’attribuzione di un codice fiscale, necessario, tra l’altro per la registrazione del contratto. Quanto alla forma, il contratto di rete (che sia tra imprese, tra professionisti o misto) può essere costituito tramite atto pubblico, oppure tramite scrittura privata autenticata anche con firma digitale (se i contraenti ne dispongono) e necessita dell'iscrizione notaio nella sezione del Registro delle imprese in cui sia iscritto ciascun soggetto partecipante. Sul punto, sorge la questione della pubblicità della rete-contratto che non è attuabile per i soggetti esercenti la libera professione, non essendo essi iscritti al Registro delle Imprese. Su tale argomento si è sviluppato il maggior dibattito. La norma di cui all'art. 12 l. n. 81/2017 prevede, infatti, che nel caso di contratto di rete “ordinario”, privo di soggettività giuridica, la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni partecipante al contratto di rete. Tuttavia, per le libere professioni non è prevista la possibilità di iscrizione in un registro ad hoc. Sulla base di ciò, parrebbe impossibile per un soggetto che svolge attività professionale non iscritto al Registro delle imprese stipulare un contratto di rete. Pertanto, è intervenuta la Circolare MISE n. 3707/C dello scorso 30 luglio, confermando che, ai fini pubblicitari del Registro delle imprese, i professionisti possano creare contratti di rete misti con personalità giuridica, con necessaria la presenza di almeno un soggetto che sia iscritto presso il Registro delle imprese. Al momento, in attesa di un auspicato intervento legislativo che superi l’attuale impasse, i professionisti – di fatto – possono costituire una rete mista, che preveda la presenza di almeno un’impresa iscritta nel registro tenuto dalle Camere di Commercio. La rete soggetto. A differenza della rete-contratto, la rete-soggetto prevede, invece, l'istituzione di un centro autonomo di imputazione di interessi. Tale soggetto potrà, quindi, svolgere attività e assumere obblighi anche nei confronti dei terzi; la rete stessa è dotata, dunque, di soggettività giuridica distinta da quella dei partecipanti e ciò le permette di stipulare contratti in nome proprio ed avere una propria partita iva. Ai fini fiscali, la rete-soggetto dovrà quindi adempiere a tutti gli obblighi tributari ed alla tenuta delle scritture contabili. Ha l’obbligo, inoltre, di istituire un fondo patrimoniale comune e nominare un organo comune che agisca in nome e per conto della rete. Al fondo patrimoniale si applicheranno quindi le stesse norme dettate dal Codice Civile in tema di fondo consortile (artt. 2614 e 2615 del Codice Civile). Quanto alla forma, la rete soggetto si costituisce tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’iscrizione deve essere effettuata nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete e l’imposta di registro dovuta varia a seconda della natura dell’attività svolta e, quindi, in misura fissa o percentuale. Quanto ai rapporti tra i partecipanti e la rete, essi hanno natura partecipativa e sono assimilabili ai rapporti esistenti tra soci e società. Nelle reti-soggetto la contribuzione al fondo patrimoniale da parte dei soggetti aderenti deve essere qualificata quale partecipazione che rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente. Ne consegue che i conferimenti operati al fondo patrimoniale sono da considerarsi come apporto di capitale proprio in un nuovo soggetto. In conclusione, grazie alla riforma introdotta con legge 81/2017 la disciplina della rete è stata estesa anche agli esercenti la libera professione. Tuttavia, tale disciplina presenta ancora molte lacune che dovranno essere colmate tramite successivi interventi da parte del legislatore, soprattutto nel caso in cui la rete voglia essere costituita per fini diversi dalla mera partecipazione a bandi o a concorsi per l'aggiudicazione di appalti privati.

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a cura di Emiliano Riba e Giorgia Mantelli

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