Login

Email

Testimonial

Dove siamo

IL CONTRATTO DI AGENZIA COMMERCIALE IN FRANCIA

Parlando di contratti internazionali, ed in particolare di contratto di agenzia, è dirimente stabilire quale sia la legge applicabile al contratto poiché essa potrà determinare l’eventuale inefficacia di alcune clausole contrattuali e, al medesimo tempo, potrà colmare le eventuali lacune lasciate, nel testo, dai contraenti.

L’art. 4 lett. b) del Regolamento 593/2008 (Roma I) stabilisce che, in caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile, sia la legge del luogo di residenza dell’agente di commercio a regolare il rapporto con il preponente. L’art. 3 del medesimo Regolamento prevede espressamente la possibilità di scegliere la legge applicabile al contratto; a questo proposito va sempre tenuto presente che, una volta individuata la normativa di riferimento, troveranno applicazione al contratto anche le norme imperative dell’ordinamento prescelto. Con il termine “norme imperative” o “norme di applicazione necessaria” (art.9, Reg 593/2008) si indicano quelle norme che, stante la loro importanza, non possono essere derogate per volontà delle parti e si classificano in due differenti tipologie: “semplicemente imperative” o “internazionalmente imperative”. Le prime possono essere derogate attraverso la sottoposizione del contratto ad un'altra legge, mentre le seconde devono essere rispettate in ogni caso, ossia anche quando il contratto sia stato disciplinato da una normativa straniera. Per quanto attiene la normativa francese, è fondamentale comprendere se gli articoli L.134-1 e seguenti del Codice di Commercio, relativi al contratto d’agenzia, costituiscano una legge a tutela dell’ordine pubblico interno, oppure una legge internazionalmente imperativa. Il tema non è certo di poco conto ove si consideri che l’ordinamento francese non prevede un limite massimo nell’ammontare delle indennità di fine rapporto a favore dell’agente di commercio che, al termine del rapporto, avrà diritto ad un risarcimento normalmente quantificato in due annualità di provvigioni. Questo nel rispetto di quanto previsto nella direttiva 86/653 ed in particolare dall'articolo 17 comma 3, per il quale “3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni - che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale; - e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente”. Si tratta del c.d. “modello francese”, alternativo rispetto al “modello tedesco” disciplinato nella medesima direttiva all’articolo 17 comma 2 (seguito, quest’ultimo, dalla maggior parte degli ordinamenti comunitari). A tal proposito, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Ingmar del 2000 ha ritenuto che la direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 sugli agenti di commercio costituisse una legge internazionalmente imperativa. Tale giurisprudenza si è sviluppata ulteriormente con la sentenza Unamar del 2013 che ha stabilito la possibilità per il giudice nazionale di applicare eventuali norme imperative del proprio ordinamento in luogo della legge che sarebbe altrimenti applicabile per scelta delle parti. I giudici francesi, sul punto, hanno assunto una posizione molto più chiara ed hanno stabilito che la disciplina dell’agente di commercio costituisce una norma a tutela dell'ordine pubblico interno e non una legge internazionalmente imperativa. In linea di principio, la giurisprudenza parte dal presupposto per il quale il giudice adito in una controversia internazionale deve, in applicazione delle regole di conflitto di leggi del foro, cercare la legge applicabile alle questioni giuridiche sottopostegli.

Da ultimo, la Corte d’Appello di Parigi, con la sentenza 13 febbraio 2020, ha analizzato un caso avente ad oggetto un rapporto di agenzia extracomunitario, intercorso tra un preponente cinese, un agente francese; il contratto era sottoposto alla legge di Hong Kong. Nell’esaminare la questione, la corte parigina si è interrogata sulla derogabilità delle norme imperative francesi poste a tutela dell’agente di commercio ed ha confermato l’orientamento precedente stabilendo che, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, le parti possono certamente decidere a quale legge sottoporre un contratto internazionale di agenzia purché tale scelta venga fatta mediante un’espressa previsione contrattuale, ovvero risulti in modo chiaro dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

La Corte francese ha inoltre rilevato come l’art. 16 della Convenzione dell'Aja autorizzi il giudice adito ad applicare le disposizioni imperative del foro aventi un legame effettivo con la controversia, riconoscendo così l'applicazione "eccezionale" di una norma imperativa. La sentenza in esame conclude precisando come le norme francesi poste a tutela dell’agente di commercio siano “semplicemente imperative” con la conseguenza che le parti di un contratto, che designano il diritto francese come applicabile al loro contratto di agenzia dovranno rispettarle. Per contro, nella misura in cui gli articoli L.134-1 e seguenti del Codice di Commercio non sono norme imperative applicabili nell'ordinamento internazionale, le parti di un contratto di agenzia commerciale sono libere di scegliere la legge applicabile al suddetto rapporto, anche se l'agente è stabilito in Francia e svolge la sua attività in territorio francese rendendo dunque percorribile la possibilità di “aggirare” la tutela prevista dalla normativa francese con una semplice clausola contrattuale che designi una legge straniera come regolatrice del rapporto. La conseguenza di tale assunto però è quella di dover prestare attenzione anche al giudice che dovrà occuparsi di dirimere l’eventuale contenzioso poiché, qualora fosse il giudice francese, questi sarà costretto ad applicare tutte le norme imperative del proprio ordinamento anche nel caso in cui le parti abbiano scelto una norma diversa, ad esempio la legge italiana. In conclusione, nella redazione di un contratto internazionale di agenzia transfrontaliero, qualora si voglia evitare l’annoso problema di dover corrispondere l’indennità di fine rapporto così come prevista dall’ordinamento francese, le parti dovranno prevedere non solo la sottoposizione del contratto ad una legge differente da quella francese, ma altresì sarà necessario devolvere le eventuali controversie ad una giurisdizione (ad esempio quella italiana) straniera in via esclusiva.

A cura dell'avv. Luisa Bergamino

SEDE DI TORINO

Strada del Fortino 26 - tel +39.0110448156 - tel 39.011 19620310 

SEDE CUNEO

Corso Nizza 13 - tel +39.0171480198

Partita IVA - 09022530019

Mail info@studioriba.it

Crea il tuo sito web con Galatea Power